Commento alla Filosofia del diritto, Capitolo 14
Dalla volontà naturale alla volontà libera
Il concetto di fine è astratto; vale per ogni attività orientata, anche per gli animali che inseguono una preda. Ciò di cui la filosofia del diritto ha bisogno è il portatore specifico del fine, che può porre se stesso come fine e riferirsi alla propria posizione del fine — la volontà libera. Hegel non la sviluppa come presupposto, ma come risultato di un movimento.
Primo grado: la volontà naturale. Ciò che voglio dapprima sono gli impulsi e i desideri che mi determinano per natura. Ho fame e voglio mangiare; sono stanco e voglio dormire; sono curioso e voglio esplorare. A questo livello non sono libero in senso forte — gli impulsi mi possiedono, io non li possiedo. Ma non sono neanche non libero; ogni essere che può agire ponendosi fini ha qui il proprio presupposto. Senza volontà naturale la volontà libera sarebbe vuota.
Secondo grado: l’arbitrio. Non appena ho diversi impulsi simultaneamente e devo sceglierne uno, si aggiunge una seconda determinazione: la scelta. Voglio mangiare e dormire; scelgo uno dei due. Qui non sono più ciecamente soggetto agli impulsi — posso ordinarli, rimandarne uno, preferirne un altro. Questo è il significato quotidiano di volontà libera: posso scegliere.
Ma questa libertà ha un difetto. L’arbitrio sceglie tra opzioni date, non pone esso stesso le opzioni. Chi sceglie tra gelato alla vaniglia e al cioccolato è libero in senso banale; ma non ha scelto lui che esista il gelato, che gli piaccia il gelato, che ci siano solo questi due gusti. L’arbitrio dipende da ciò che non ha fatto da sé. Hegel determina perciò l’arbitrio come la volontà che, invece di essere la volontà nella sua verità, è piuttosto la volontà come contraddizione (Lineamenti di filosofia del diritto § 15; cfr. § 17): essa crede di essere libera perché può scegliere; ma ciò che può scegliere le è dato. È la libertà di uno schiavo a cui viene lasciata la scelta tra diversi lavori.
Terzo grado: la volontà libera che vuole se stessa. Il passo successivo non è un’ulteriore scelta tra più opzioni, ma un autoriferimento: posso riferirmi alla mia propria attività volitiva e volerla come mia. Che cosa ciò significhi si può chiarire con un’esperienza quotidiana. Chi vuole abbandonare un’abitudine — fumare, procrastinare, farsi mettere fretta — sa che l’abitudine lo possiede, non il contrario. Chi riesce a cambiare l’abitudine si è riferito alla propria attività volitiva: ha riconosciuto come se stesso colui che finora fumava e ne ha fatto un altro. Questo non è banale. Presuppone che io non voglia solo un determinato contenuto, ma me stesso nel mio volere.
La volontà libera così intesa non è libera da determinazioni — ha impulsi, desideri, abitudini, una storia, un carattere. È libera nelle sue determinazioni, perché può riconoscerle come propria autodeterminazione. Ha se stessa come contenuto: ciò che vuole non è solo questo o quello, ma che essa diventi realmente volontà libera.
Questo grado è il presupposto del diritto. Chi non è volontà libera non può avere proprietà (nel senso forte della realizzazione della personalità), non può stipulare un contratto (nel senso forte del riconoscimento reciproco), non può essere soggetto di moralità. Gli animali non possono avere proprietà; possono essere posseduti. Le macchine non possono essere parti contraenti; possono essere vendute. Ciò che la filosofia del diritto presuppone come persona è la volontà libera come risultato di questo movimento.
Qui aiuta una distinzione concettuale che, per la sostanza, risale alla distinzione kantiana tra finalità esteriore e telos immanente ed è stata elaborata nella ricezione di Hegel soprattutto da Stekeler[1], e diventa decisiva per la soggettività giuridica: la distinzione tra orientamento al fine (telos) e posizione consapevole del fine (intentio). L’orientamento al fine indica la forma più semplice dell’essere-orientati, come appare nel vivente: una pianta cresce verso la luce (fototropismo), un animale insegue la sua preda (istinto). In entrambi i casi c’è un orientamento, ma non una posizione consapevole del fine. La posizione consapevole del fine presuppone invece che il soggetto si rappresenti il proprio fine come fine, lo scelga come proprio, possa giustificarlo e possa verificarne il compimento. Ciò che manca ad animali, piante, macchine, sistemi di IA non è l’orientamento al fine (che può ben esserci — e nei sistemi di IA in forma estremamente complessa), ma la posizione consapevole. Questa distinzione concettuale sorregge la soggettività giuridica: essere soggetto di diritto significa essere portatore di una posizione consapevole del fine che può riferirsi a se stessa — la volontà libera nel senso sviluppato.
Da ciò segue una conseguenza che diventerà operante più avanti. Non tutto ciò che partecipa a un’attività è soggetto di diritto in senso rigoroso. Nel diritto privato moderno classico — cioè sotto i presupposti con cui lavorano Hegel e i suoi immediati successori — natura, animali, macchine e sistemi di IA non sono soggetti di diritto. La natura contribuisce all’attività (luce solare, acqua, fertilità del suolo), ma secondo questa determinazione classica non può sollevare pretese. Gli animali contribuiscono (cavalli, mucche, cani), ma anche loro non sono soggetti di diritto secondo il diritto classico. Macchine e sistemi di IA contribuiscono — anch’essi no. Ciò che non è soggetto di diritto non può avanzare pretese; ciò che contribuisce spetta giuridicamente a chi ne dispone. Questa gradazione della soggettività giuridica diventerà, nell’analisi successiva — soprattutto nel sistema dei bisogni —, una determinazione portante.
Va tuttavia fatta un’osservazione. La determinazione rigorosa vale per il diritto privato moderno classico. Nello sviluppo giuridico attuale ci sono movimenti che tentano di spezzare questo rigore — leggi sulla protezione degli animali, che non trattano più l’animale solo come cosa; fondazioni con proprio statuto giuridico; persone giuridiche di ogni tipo; in alcune giurisdizioni persino fiumi o montagne con proprio statuto di soggetto di diritto. Ciò non confuta la determinazione concettuale qui sviluppata: nella maggior parte di questi casi la tutela giuridica non viene esercitata da una posizione consapevole del fine propria dell’entità non umana, ma attraverso rappresentanza umana o istituzionale. L’analisi seguente lavora con la determinazione classica, perché rende visibile la struttura profonda concettuale; le estensioni menzionate appaiono in questa prospettiva come casi in cui la tutela giuridica viene sganciata dai presupposti della piena soggettività giuridica e ridistribuita istituzionalmente, senza che con ciò venga abbandonata la determinazione del soggetto di diritto in quanto tale.
Stekeler, Hegels Wissenschaft der Logik. Ein dialogischer Kommentar, vol. 3, Amburgo 2022, pp. 739 sg.: un telos meramente oggettivo del comportamento di piante e animali non sarebbe ancora un fine colto soggettivamente, né un proposito né un’intenzione, ma solo impulso e desiderio tendente. Sull’origine kantiana della distinzione ivi, p. 756. ↩︎