Commento alla Filosofia del diritto, Capitolo 19
La pena
La pena è la negazione della negazione (§ 97 sg.). Presupposta qui è una distinzione che Hegel, nella logica, fissa a un’immagine: “Anche il meccanismo produce qualcosa, ma non come fine bensì come cieco caso, il suo inizio non è l’inizio e il fondamento di questa attività, per esempio quando la pietra, cadendo dal tetto, colpisce a morte qualcuno.”[1] La pietra produce un morto, ma nel suo cadere non c’è nulla che fosse diretto a ciò. Solo dove una volontà ha posto l’esito, sta volontà contro volontà — e solo allora si applica la logica della pena. Un morto non è ancora un omicidio. Lo stesso quaderno di lezioni serve in Der subjektive Begriff alla determinazione del meccanismo e in Was dem Mechanismus fehlt al suo limite: un ordine che si stabilisce senza che qualcosa vi tenda. [KF] Il delitto non è un semplice male che trae con sé un altro male — è nullo in se stesso, perché una volontà che viola la libertà sopprime il principio da cui essa stessa vive. La pena porta solo questa nullità all’apparenza.[2]
Da ciò segue la tesi più nota e più fraintesa di Hegel: la pena onora il delinquente (§ 100, Osservazione). Nella lezione è più netta che nel testo a stampa. Se si fa del miglioramento o della dissuasione la determinazione della pena, il delinquente “non viene onorato come uomo”; se invece viene considerato come volente, gli si fa “il suo onore di uomo”, poiché la volontà è “la determinazione più alta in cui possa essere considerato” — e ciò appunto perché egli stesso l’ha ritenuta la propria determinazione essenziale. Hegel riassume: “Come l’uomo agisce, così egli è.”[3] Wannenmann annota la stessa figura dall’altro lato: il delinquente ritrova se stesso nella pena, è presso di sé, e la pena è perciò “qualcosa di chiuso in sé, la cosa con essa è sbrigata”.[4]
Questo è il contrasto con tutte le teorie della prevenzione e del miglioramento, e l’obiezione contro di esse non è morale, ma logica: chi punisce per dissuadere tratta un uomo come mezzo per il fine di altri — e dunque secondo esattamente quella struttura di finalità esteriore sviluppata in II.2.
Come venga commisurata la pena, Hegel lo determina tramite la retribuzione (§ 101). Anche qui la lezione è più precisa. Hegel chiama là la retribuzione un “argumentum ad hominem” — un argomento che colpisce qualcuno con le sue proprie premesse: “in quanto la legge, che il singolo uomo ha dato nel suo delitto, ora si rivolge contro di lui e lo confuta”.[5] Chi ruba dichiara con ciò praticamente che la proprietà non va rispettata. La pena lo prende in parola e applica la proposizione a lui stesso. Non è il giudice a confutare il ladro — il ladro confuta se stesso.
Contro il fraintendimento più immediato Hegel si difende espressamente: sarebbe sbagliato rappresentarsi la retribuzione come occhio per occhio — come se al ladro dovesse essere tolto ciò che ha preso, e a chi ha colpito dovesse accadere ciò che ha fatto. Essa si basa piuttosto “sull’uguaglianza del valore”.[6] Non si confronta l’atto con la pena secondo il tipo, ma secondo il loro peso. Che questo peso sia difficile da determinare, Hegel lo ammette — ma è la stessa difficoltà che sussiste nello scambio, e nessuno ne conclude che non si possa scambiare.
Con ciò però il diritto astratto è giunto al proprio limite (§ 102). La pena diventa, nel diritto astratto, vendetta: il leso colpisce a sua volta, e chi ora è stato colpito a propria volta — una spirale che il diritto non può concludere da se stesso. Wannenmann fissa in cosa consista la differenza: nella retribuzione come vendetta interviene una volontà soggettiva, e allora “la progressione della vendetta va all’infinito”. Non appena invece la legge è il fondamento, “non deve essere soddisfatto il leso”.[7] Il diritto deve passare dalla mano dell’interessato a quella di un’istanza universale.
IV. Moralità — La volontà in se stessa
Ivi, trascrizione Good, corso 1817: GW 23.1, p. 135. ↩︎
Questa determinazione non è anzitutto filosofico-giuridica, ma logica. Nella lezione di logica del 1828 Hegel spiega la legge del fenomeno — “se qualcosa è così, allora un altro è, l’uno non può essere senza l’altro” — proprio su questo caso: il delitto sarebbe “la negazione della volontà razionale”, un nullo in sé e per sé, la pena “l’azione manifestata come nullità”; perciò starebbe “in una determinazione del delitto la pena, che appare come un altro stato. Questa è legge” (GW 23.2, pp. 507 sg.). Non il giudice collega atto e pena; il collegamento sta nell’atto stesso. Con ciò è anche deciso perché una teoria dissuasiva manchi questa struttura. Cfr. Die Erscheinung. ↩︎
Trascrizione Anonymus (Kiel), corso 1821/22, al § 100: GW 26.2, p. 648. ↩︎
Trascrizione Wannenmann, corso 1817/18: GW 26.1, p. 127. ↩︎
Trascrizione Anonymus (Kiel), corso 1821/22, al § 101: GW 26.2, p. 76. ↩︎
Trascrizione Wannenmann, corso 1817/18: GW 26.1, p. 50. Hegel usa lì l’espressione giuridica Talio per la retribuzione di uguale specie; nel testo a stampa dei Lineamenti non compare. ↩︎
Trascrizione Wannenmann, corso 1817/18: GW 26.1, pp. 126 sg. Occorre un’istanza superiore, che non sia mero potere esteriore, ma intuizione interiore. Con ciò il diritto astratto si spinge oltre se stesso verso la moralità. ↩︎